Il D.L. 185/2008 , convertito con la legge n. 2/2009, ha disciplinato, tra l’altro, la tenuta informatica dei libri, dei repertori, delle scritture e di tutta la documentazione che l’impresa deve avere, in quanto prevista da leggi e regolamenti oppure perché richiesta dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa stessa.
Secondo le nuove regole è necessario che le registrazioni informatiche siano consultabili in qualunque momento, attraverso programmi messi a disposizione dal soggetto che tiene i libri. Se i registri obbligatori sono assoggettati a numerazione progressiva o a vidimazione e, in ogni caso, per rispettare la regolare tenuta, ai relativi documenti informatici deve essere apposta la marca temporale o la firma digitale dell’imprenditore o di un delegato. Ciò deve avvenire ogni 3 mesi dalla messa in funzione dei registri stessi.
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